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Part time docenti e ATA, domanda entro il 15 marzo. Orario settimanale, precedenze, stipendio

Guida alla richiesta del part time, lavoro a tempo parziale per i docenti già assunti in ruolo. Una scelta che può interessare per vari motivi, da quelli personali a quelli professionali. La normativa utile.

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Scade il 15 marzo la domanda per la richiesta di part time. I requisiti e le modalità per inoltrare la domanda.

N.B. Lo scorso anno scolastico, in conseguenza della sospensione delle  lezioni in tutta Italia a causa dell’emergenza sanitaria, la data fu spostata in avanti. Quest’anno il Ministero non ha ancora fornito indicazioni, per cui al momento rimane valida la data del 15 marzo. Se ci saranno modifiche, avremo cura di aggiornare la guida.

Possono essere interessati (se assunti con contratto a tempo indeterminato)

  • docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado;
  • personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
  • personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi
  • personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ( subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità)

N.B. Bisogna prestare particolare attenzione agli artt. 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 446 del 22.07.97

art. 7 Non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente.

Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale. In ogni caso dovrà essere garantita l’unicità dell’insegnante, nonché l’unitarietà degli ambiti nell’intervento formativo.

Gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.

Per i docenti di secondaria di primo e secondo grado , titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Si può essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell’attività didattica.

Nella secondaria di II grado deve essere assicurata l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.

I docenti di sostegno in part time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

Personale educativo

Il rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali in modo tale da non escludere alcuna delle incombenze spettanti e di almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. L’articolazione delle prestazioni per determinati periodi dell’anno è autorizzata in relazione alla progettazione educativa.

Personale ATA

Il part time si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane. L’articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell’anno del suddetto personale è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La scadenza è fissata al 15 marzo. Si tratta di una scadenza annuale, fissata dalla circolare del O.M. n. 55 del 13/02/1998. Vale la data di assunzione a protocollo della scuola.
La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente. Alcuni USR e Ambiti territoriali stanno provvedendo in questi giorni alla pubblicazione delle relative domande.

Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

Si possono verificare 3 casi

  • personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre . In questo caso è necessario produrre specifica domanda entro il 15 marzo . La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.
  • personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale
  • personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale

REVOCA E RINUNCIA 

Per quanto riguarda la revoca della domanda presentata bisogna fare eventualmente riferimento a date eventualmente segnalate dai singoli Uffici Scolastici (meglio informarsi in via preventiva sulla possibilità), mentre non ci risulta vi siano disposizioni normative che permettano di rinunciare al provvedimento, una volta disposto (ma anche in questo caso è bene accertarsi).

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA n. 9 del 30 GIUGNO 2011

Di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.

La novità più consistente della Circolare è dunque che la trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata

La valutazione dell’istanza si basa su 3 elementi:

  • la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l’a.s. in corso, l’aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)
  • l’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione
  • l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente

L’istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. Le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l’attivazione del controllo giudiziale.

Hanno precedenza:

  • i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche
  • lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
  • lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni
  • lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave

Per il personale docente di ogni ordine e grado che non intende variare volontariamente il proprio orario di servizio, ma la modifica si rende necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento, in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in organico di fatto, il numero di ore di lavoro e l’articolazione dell’orario di servizio sarà definito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze dell’interessato, per quanto le stesse siano compatibili con quelle prevalenti di buon funzionamento dell’Istituzione. [indicazione dell’UST di Viterbo nota n. 322 del 28/01/2013]

N° DOMANDE

Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

ORARIO DI SERVIZIO

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) ;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni), del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale). La fruizione del part time in determinati periodi del mese o dell’anno sarà possibile solo se lo consente la programmazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa prevista dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto) , come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61

Bisogna in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

L’orario di servizio (ovvero i giorni in cui sarà effettuata la prestazione lavorativa) sarà predisposto in relazione alla compatibilità dell’orario richiesto con l’orario definitivo delle lezioni elaborato ad inizio anno scolastico in ciascuna istituzione scolastica. Non è possibile infatti garantire a priori l’impiego in determinati giorni della settimana o in particolari orari giornalieri.

RETRIBUZIONE

Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni

FERIE

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno

Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore) lavorative prestate.

Il numero di giorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

Il docente è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Attività collegiali

Il docente con orario di lavoro part time è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.

PART TIME E LEGGE 104/92

Il docente in regime di part time può beneficiare dei tre giorni di permesso mensile previsto dalla legge 104/92?

Non ci sono limitazioni per i docenti che usufruiscono del part time orizzontale (riduzione oraria per tutti i giorni della settimana), mentre per il part time verticale la fruizione è limitata ad alcuni giorni della settimana. La circolare INPS del 22 luglio 2000 ha disposto che:

“il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente .
Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la “settimana corta”).
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso”

PART TIME E CONGEDI PARENTALI

Per il part time orizzontale la questione non si pone, perchè si ha diritto a congedi e permessi nella stessa misura del personale a tempo pieno.

Per il part time verticale possiamo fare riferimento agli Orientamenti Applicati dell’ARAN per altri Comparti. Secondo tali orientamenti le assenze dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto.

PART TIME E ALTRO LAVORO

Qualora la prestazione lavorativa risulti superiore al 50% di quella a tempo pieno, resta confermato, per il docente, il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne quelli per cui la legge o altra fonte normativa ne prevedano esplicitamente l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a condizione che questa sia stata effettivamente rilasciata

E’ invece consentito svolgere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che:
– l’orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria;
– si comunichi entro 15 giorni al Capo d’ istituto il successivo inizio della seconda attività;
– che la prestazione aggiuntiva non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio nell’ Amministrazione di appartenenza e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa.

PART TIME E SOVRANNUMERO

I docenti in part – time mantengono la titolarità presso la sede di servizio, a meno che non partecipino volontariamente alle procedure di mobilità.

Nell’ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all’organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l’assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.

PART TIME ED ESAME DI STATO

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

  • possono essere designati commissari interni negli Esami di stato
  • hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda in qualità di commissari esterni

Qualora siano nominati, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l’orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno. In questo caso competono la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa.

Part time e contributi pensione

INDICAZIONI PER LE SEGRETERIE SCOLASTICHE

Nel caso di rientro a tempo pieno, dopo la comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte dell’Ambito Territoriale, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare la variazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Le domande presentate dai docenti vanno acquisite agli atti e registrate su SIDI

Le richieste dovranno essere trasmesse all’Ufficio Scolastico Territoriale, corredate dal prescritto parere favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto 2008). Eventuali pareri negativi devono essere espressi con dettagliata e adeguata motivazione.

La stipula del contratto sarà a cura del Dirigente Scolastico, appena ricevuta comunicazione dell’accoglimento dell’istanza.

Lo spezzone residuato dalla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a part time deve essere messo a disposizione dell’Ambito territoriale per la formazione di cattedre orario esterne da assegnare all’organico di fatto o eventualmente tramite supplenze dalle Graduatorie ad esaurimento o GPS  fino al 30 giugno.

La segreteria raccoglie le domande e le trasmette all’Ambito territoriale competente, che pubblica gli elenchi di coloro che sono stati ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro, nel limite del 25% della dotazione organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo.
È possibile apportare variazioni a detti elenchi in seguito all’accoglimento di istanze finalizzate alla correzione di errori materiali ovvero su iniziativa dello stesso Ufficio.

Qualora si determini esubero delle domande rispetto al contingente, gli Uffici Scolastici accoglieranno le domande in base ai seguenti criteri:
1) precedenze di cui all’art. 3 dell’O.M. n.446/97;
2) maggiore anzianità di servizio;
3) maggiore età.

MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualora durante il periodo di vigenza del contratto si rendesse necessaria una variazione di orario di servizio, in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative della scuola, si procederà alla modifica del contratto. La variazione, come ricordato dall’Ufficio Scolastico di Rieti, potrà essere definita dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze dell’interessato, per quanto esse siano compatibili con quelle prevalenti di buon funzionamento dell’istituzione.

LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2001, L. n. 133/2008, circolare ministeriale n.9 del 30 giugno 2011

MODELLI DI DOMANDA

I modelli sono di solito disponibili presso gli Uffici Scolastici o le istituzioni scolastiche di servizio. Noi vi proponiamo i modelli elaborati dall’Ufficio Scolastico di Viterbo ( il modello di domanda di trasformazione/modifica del rapporto di lavoro, il fac-simile del provvedimento di modifica dell’orario, il fac-simile del contratto individuale di lavoro a part-time e il fac-simile del decreto di reintegro a tempo pieno) che possono essere adattati alle esigenze.

N.B. I neo immessi in ruolo dal 1° settembre potranno presentare istanza di part time alla stipula del contratto.